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Al via l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023). È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuit...

4 Dicembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di riordino e revisione degli ammortizzatori del settore (D.Lgs. 30 novembre, n. 175/2023).

È entrato in vigore il 3 dicembre 2023, il provvedimento in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (D.Lgs. n. 175/2023). La misura che ha il fine di sostenere economicamente i  lavoratori del comparto, tenuto conto della specificità delle loro prestazioni di lavoro verrà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2024.

Potranno richiedere l’indennità in questione anche i lavoratori autonomi, compresi  quelli con rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo  2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.  182/1997 e di cui alla lettera b), individuati con decreto  del Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali del 25 luglio 2023, oltre che ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del  settore  dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità e che ne possiedano i requisiti.

I requisiti

L’articolo 2 del decreto in commento prevede che l’indennità di discontinuità venga riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Tra i requisiti richiesti vi è un reddito ai  fini IRPEF, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda e aver maturato, nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai  fini  del  calcolo delle  giornate  non  si   computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di  indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e
di indennità della NASpI nel medesimo anno.

Inoltre, è necessario avere nell’anno precedente a quello di  presentazione della domanda, un reddito da lavoro  derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative relative al settore dello spettacolo.

La misura

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo  nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le  giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo,  nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media
delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con  aliquota  pari  all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del  lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

La domanda va rivolta all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza. L’Istituto procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione.

Incumulabilità

L’indennità in argomento non è cumulabile con riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con la disoccupazione involontaria, anche in agricoltura e con l’ALAS. Inoltre, la misura non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, le prestazioni di CIG e CIGS  anche  in  deroga,  le  prestazioni  di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà e nemmeno con l’assegno ordinario di invalidità.

Il pregresso

Per i periodi di competenza relativi al 2022, i lavoratori sono ammessi a presentare domanda, entro il 15 dicembre 2023, con  riferimento  ai  requisiti maturati nell’anno precedente. In via eccezionale, in questi casi, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno  civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le  giornate  coperte  da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro  titolo ed
è corrisposta nella misura del 90% del valore calcolato.

 

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