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Assegno agli operatori in servizio civile universale: cumulabilità con NASpI e DIS-COLL

Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario del...

28 Aprile 2022 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con riferimento alla nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con tali compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Inps chiarisce che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del D.lgs. n. 40/2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione (quanto alla sola NASpI).
Con specifico riferimento alla DIS-COLL, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale (Messaggio Inp 28 aprile 2022, n. 1800).

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