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Diemme S.A.S. Di De Monte Luigi & C.

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CCNL Ferrovie dello Stato: siglato l’Accordo sul lavoro agile

Importanti novità per i lavoratori del settore con l'introduzione dello smart working Con il Verbale di Accordo siglato il 26 ottobre 2023 tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, S...

8 Novembre 2023 da Teleconsul Editore S.p.A.

Importanti novità per i lavoratori del settore con l’introduzione dello smart working

Con il Verbale di Accordo siglato il 26 ottobre 2023 tra Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, le Parti firmatarie hanno dato l’ok per l’introduzione dell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, attribuendo così maggior flessibilità ai tempi di lavoro ed ai luoghi nei quali la stessa viene eseguita.
Tutti i lavoratori le cui mansioni siano compatibili con lo svolgimento del lavoro in smart working, indipendentemente dall’anzianità aziendale e dalla tipologia contrattuale, hanno diritto ad accedervi.
L’adesione a tale prestazione deve avvenire su base volontaria mediante un accordo individuale concluso in forma scritta in cui si indicano le modalità di esecuzione, di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore, di applicazione e di utilizzo di strumentazione informatica idonea. Tale accordo ha durata pari a 24 mesi.
Circa l’orario di lavoro, il personale di settore può fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni, anche frazionabili, al mese. In caso di frazionamento, la giornata di smart working si intende fruita per intero.
Il numero delle giornate e la loro pianificazione viene poi concordata fra il responsabile e il lavoratore.
Trattandosi di giornata lavorativa ordinaria, la Società erogherà un ticket per il pasto il cui valore nominale è definito a livello aziendale.
Grazie alla diffusione dello smart working e della volontà di estenderlo a settori di attività finora esclusi, al fine di conciliare la vita privata con la vita lavorativa, anche per i dipendenti che, per lo svolgimento della propria attività si richiede la presenza continuativa in sede, vi è la possibilità accedervi compatibilmente con le esigenze aziendali.
Possono richiedere ciò: i lavoratori che effettuano attività di cantiere; attività di prove e test ferroviari in ambito laboratori; i lavoratori responsabili di microstruttura organizzativa; i lavoratori fragili, con gravi disabilità o con almeno un figlio avente disabilità grave o con bisogni educativi specifici; attività specialistiche in ambito IT&Digital rese interamente in modalità agile.
Tale attività lavorativa può essere effettuata solamente durante l’orario di lavoro diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e nei giorni feriali, escludendo in questa circostanza, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
Per quel che riguarda il recesso, sia l’azienda che il dipendente possono recedere in forma scritta dall’accordo dando un preavviso di 30 giorni di calendario nelle circostanze di seguito indicate:
– l’assegnazione del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato deciso lo smart working;
– il venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a farne richiesta;
– il mancato rispetto di quanto previsto sia dall’Accordo dello scorso 26 ottobre e sia dall’accordo individuale da parte del lavoratore o dell’Azienda;
– le obiettive ragioni aziendali o del lavoratore.
E’ compito poi del datore di lavoro fornire tutti gli strumenti informatici idonei per lo svolgimento dell’attività lavorativa come definiti nell’accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi aziendali necessari per lo svolgimento della prestazione, dando modo al lavoratore di effettuare la propria prestazione in conformità alle disposizioni fornite.
Eventuali impedimenti tecnici devono essere tempestivamente comunicati al proprio responsabile al fine di risolvere il problema, tenuto conto della responsabilità del datore per il buon funzionamento degli strumenti dati in dotazione. Qualora ciò non sia possibile, il lavoratore ed il responsabile concordano le modalità di completamento della prestazione. Se il problema si protrae, l’effettuazione dello smart working è sospesa fino alla sua risoluzione.
Per i lavoratori e i responsabili viene realizzata specifica formazione allo scopo di chiarire obiettivi e modalità di esecuzione della prestazione, avendo specifico riguardo circa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, i dipendenti continuano ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti alla generalità.
E’ altresì garantita la disconnessione dai dispositivi informatici al termine della prestazione programmata e fino all’avvio della prestazione successiva in linea con le previsioni normative vigenti, garantendo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale come previsto dalla disciplina contrattuale.
Il lavoratore in smart working ha diritto poi al trattamento normativo e retributivo definito dal contratto e comparabile ad un lavoratore che presta la stessa attività lavorativa in sede, fatto salvo quanto precisato nell’Accordo del 26 ottobre 2023 con riferimento ai singoli istituti.
I periodi di lavoro effettuati in modalità smart working concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell’erogazione del Premio di Risultato secondo quanto stabilito dagli accordi aziendali.
Circa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, l’azienda deve fornire al personale un’informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, ed altresì, quali sono i comportamenti da tenere.
Da ultimo l’Accordo prevede che, qualora un dipendente durante lo svolgimento dell’attività in modalità agile subisca un infortunio, questo deve immediatamente avvertire il responsabile diretto fornendo i riferimenti identificativi del certificato medico telematico trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

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