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Divieto compensazione: chiarimenti AdE per ruoli superiori a 100.000 euro con regolare rateazione

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. ...

20 Giugno 2024 da Teleconsul Editore S.p.A.

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. 136).

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

  • sostituito, con effetto dal 1 luglio 2024, l’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;

l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

 

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

 

Stante il caso concreto prospettato nell’interpello, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

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