2018.06.28_Carburanti, ufficiale il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fattura elettronica
28.06.2018
Come anticipato e "atteso", ieri sera è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge contenente il rinvio di sei mesi – e quindi al 1° gennaio 2019 – dell’entrata in vigore dell’obbligo, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. Si potrà quindi continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva. RIMANE comunque L'OBBLIGO, ai fini della detraibilità dell'Iva e deducibilità dei costi, DI PAGARE GLI ACQUISTI DI CARBURANTE MEDIANTE STRUMENTI TRACCIABILI DIVERSI DAL CONTANTE. Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti mezzi di pagamento: - assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali; - quelli elettronici, tra cui, ad esempio: - addebito diretto; - bonifico bancario o postale; - bollettino postale; - carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.