News del 27.12.2018

2018.12.19_ Fattura cartacea emessa entro il 31 dicembre e trasmessa nel 2019

27.12.2018

La fattura cartacea formata nel 2018 e non consegnata, non spedita o non inviata a mezzo mail entro lo stesso anno, si considera non emessa. Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Conseguentemente, se la spedizione del documento analogico avviene dopo l’inizio del nuovo anno, cioè allorquando troverà applicazione il nuovo obbligo, la fattura non avrà alcun valore fiscale e si considererà non emessa. Analogamente per l’acquirente il documento non costituirà titolo idoneo per far valere il diritto alla detrazione del tributo. Il momento di emissione della fattura nel periodo di imposta 2018 L’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito, che per le fatture emesse nel 2018 (data fattura e competenza 2018), la formazione della fattura “cartacea” rappresenta un mero atto interno che non assume alcun rilievo fiscale fin quando il documento non viene consegnato o spedito all’acquirente committente. Fino a questo momento il documento non può considerarsi emesso. Quindi se il documento non viene trasmesso a mezzo mail / fax / posta PEC / posta cartacea e stampato entro la fine dell’anno 2018 si considera semplicemente formato e non emesso. L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un documento formato e recante una data dell’anno 2018 ed inviato entro il termine dello stesso anno. Secondo l’Amministrazione finanziaria se il documento è stato emesso e trasmesso nell’anno 2018 in modalità cartacea ed è stato ricevuto dal cessionario committente nell’anno 2019, l’utilizzo del formato cartaceo è sicuramente ammissibile e corretto. Il documento ha valore fiscale e l’acquirente può esercitare il diritto alla detrazione. Se invece l’invio della fattura, anche a mezzo mail, dovesse essere effettuato dal 1° gennaio 2019 in avanti, il documento si considererà emesso all’atto dell’invio/trasmissione e l’unico formato ammissibile sarà quello elettronico. Quindi se anche l’invio della fattura in formato cartaceo dal 1° gennaio dell’anno nuovo reca la data del precedente anno 2018, non si considererà valido. La fattura si considererà quindi non emessa.

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